Cos’è?
E’ la Tariffa rifiuti (la vecchia Tarsu).
Si paga in sei rate bimestrali
Chi la paga?
La paga il possessore o il detentore a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
Come si determina?
Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l’anno di riferimento in conformità con il dettato della Delibera 443/2019 di ARERA.
La TARI è destinata alla copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Le tariffe TARI sono articolate nelle due fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e sono entrambe composte:
- da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento e d’esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Come si calcola?
L’importo dovuto dal contribuente è calcolato applicando le tariffe approvate alla base imponibile degli immobili assoggetti.
La base imponibile è rappresentata dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, la quale è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga.
Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Quando inizia e quando finisce l’obbligo al pagamento?
L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione dei locali e delle aree scoperte dove possono prodursi rifiuti e cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso
Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione di cessata occupazione.
Riduzioni utenze domestiche
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiamo dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
Utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione in funzione del numero di appartenenti al nucleo famigliare del richiedente
La domanda di riduzione deve essere presentata annualmente dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 31 ottobre.
Riduzioni utenze non domestiche
La domanda di riduzione deve essere presentata annualmente dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 31 ottobre. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
Categoria | Descrizione | Perc. riduzione |
20 | Attività industriali con capannone di produzione | 36% |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 36% |
19 | Carrozzerie | 30% |
19 | Autofficine in genere ed elettrauto | 25% |
4 | Distributori di carburante | 25% |
18 | Attività artigianali tipo bottega | 20% |
11 | Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari | 20% |
25 | Supermercati | 10% |
28 | Ipermercati generi misti | 20% |
Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità si applica una riduzione del 10%
Come si paga?
Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al comune di Fonte Nuova mediante
modello di pagamento unificato (modello F24), inviato dall’Ente stesso.
Il codice catastale del Comune di Fonte Nuova è M309, mentre il codice tributo è 3944.
Il versamento del tributo è effettuato in 6 rate bimestrali, a partire dal mese di febbraio.
È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
Per informazioni potete contattarci:
tramite tel. 06905522353 – 354 -356 -359
e-mail: tributi@fonte-nuova.it o pec: tributi@cert.fonte-nuova.it.
L’ ufficio riceve solo su appuntamento nei seguenti giorni:
Lunedì e Giovedi ore 09.00-12.00 e 15:30 – 17:30
Mercoledi ore 09.00-12.00
Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito www.tupassi.it .
A questa pagina troverete tutorial per il sistema di appuntamenti.
Modulistica
Modulo iscrizione/cancellazione/coabitazione
Attestazione regolarità IMU-TASI-TARI